Sovraindebitamento Liquidazione Controllata e Domande Tardive Termine perentorio o ordinatorio?
News pubblicata in data: 20 Giugno 2023
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Caso capitatomi di recente:
Domanda di ammissione “tardiva” alla Liquidazione Controllata (presentata oltre il termine di cui all’art. 270 co.2 lett. d) CCII – “60 giorni a pena di inammissibilità”).
Premetto che sono partita da lontano (questo per capire anche come agire in caso di Procedure ex L.3/12): Liquidazione del Patrimonio – Tribunale di Bologna Sez IV 11.02.2022 – il Tribunale rileva come il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, non essendo fissato dalla legge – e non essendo espressamente qualificato come “perentorio” – debba ritenersi “ordinatorio” rendendo così ammissibile la domanda formulata oltre il termine di 60 giorni.
La sentenza di Bologna pone una ulteriore condizione: le domande devono essere presentate prima dell’invio del progetto di stato passivo da parte del LG.
A mio sommesso avviso la norma non farebbe riferimento alla volontà del legislatore di precludere l’esame delle domande “tardive” rispetto alla scadenza assegnata in Sentenza.
Per le nuove Procedure, lo stesso CCII, all’art. 273 co. 7, regola le insinuazioni “tardive” come segue:
“Decorso il termine di cui all’art. 270 co.2 lett. d) CCII, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo”.
Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile poichè l’Istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo, ovvero non ne ha offerto prova documentale ovvero ancora non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il GD dichiara, con decreto, l’inammissibilità della domanda.
Il decreto è reclamabile a norma dell’art. 124 CCII.
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